REGOLAMENTO SIEP-IALE COME APPROVATO DALL’ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 17/09/2018
1.1. Le persone e gli Enti che ne condividano lo Statuto, sono ammessi in qualità di soci a far parte della SIEP-IALE, nel rispetto di quanto previsto all'art. 3 dello Statuto, assumendone le qualifiche ivi previste.
1.2. Le modalità di iscrizione all'Associazione sono quelle fissate nell'art. 3 dello Statuto. La domanda di ammissione all’Associazione deve essere inoltrata alla sezione competente territorialmente o, in sua assenza, alla sede nazionale.
1.3. Per assumere la qualifica di socio ordinario o socio studente, i richiedenti devono avanzare richiesta, compilando il modulo scaricabile dal sitodell’Associazione, allegando il proprio curriculum vitae.
1.4. L'Associazione predispone annualmente il repertorio dei soci distinto nelle categorie di cui all'articolo 3 dello Statuto. I soci hanno diritto a consultare e/o richiedere tale repertorio.
1.5. Tutti i soci hanno diritto a comparire nel repertorio di cui al comma precedente come di seguito specificato:
a) i soci studenti ed ordinari con il proprio nome e cognome, qualifica professionale, indirizzo/i. I soci possono appoggiarsi all’indirizzo dell’ente di appartenenza solamente se ente pubblico e/o di diritto pubblico e/o studio professionaleE’escluso come indirizzo di appoggio quello di società di ingegneria e di progettazione, ditte commerciali, imprese, enti privati in genere. Non è ammessala divulgazione dei numeri di telefono e di fax,se non su espressa autorizzazione dei singoli soci;
b) i soci Enti con la propria denominazione e/o ragione sociale ed il proprio indirizzo/i. Nel caso che l’Ente abbia dei distaccamenti e/o filiali, questi per poter comparire nel repertorio,devono essere iscritti all’Associazione.
1.6. I soci per esercitare il diritto di voto, partecipare alle attività, essere messi al corrente di attività e/o pubblicazioni, ricevere materiali di qualsiasi tipo, ottenere abbonamenti con sconti o gratuiti devono essere in regola con il versamento della quota sociale annuale che deve essere versata entro il 31 marzo di ogni anno.
1.7. Qualora il socio moroso, sollecitato per iscritto, non effettui il versamento della quota sociale entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di morosità, verrà considerato automaticamente decaduto e perderà ogni diritto.
1.8. Per la reintegrazione al titolo di socio, lo stesso deve versare le annualità arretrate, senza con ciò aver diritto a ricevere i materiali pregressi.
1.9. Trascorsi tre anni dalla morosità,l’ex socio può far richiesta di nuova iscrizione, senza versamento delle quote arretrate. In questo caso si applicano le norme del presente articolo, nonché quelle dello Statuto qui richiamate, fatto salvo l'obbligo di sottoporre al parere del Consiglio Direttivo Nazionale (CDN) anche le richieste di re-iscrizione con la qualifica di socio studente o socio ordinario.
1.10. I soci cessano di appartenere all'Associazione:
a) per dimissioni volontarie comunicate con lettera o fax da inviare alla Sede nazionale ed alla Sezione competente territorialmente, se costituita;
b) per decadenza a causa di morosità come previsto al precedente comma 1.7;
c) per espulsione, deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il CDN, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dall'Associazione o che con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio, oppure in caso di violazione delle norme dello Statuto.
1.11. L'espulsione può essere proposta al CDN, sia dal Consiglio Direttivo Sezionale competente territorialmente.
1.12. La delibera di espulsione deve essere assunta dal CDN.
1.13. I soci studenti e i soci ordinari, se espulsi, non possono essere riproposti. Il socio Ente espulso, qualora la causa di espulsione stia nei comportamenti del rappresentante dello stesso, può essere riproposto, su richiesta motivata dell’Ente, per una sola volta, con deliberazione assunta dal CDN a maggioranza assoluta dei suoi componenti, a condizione che venga sostituito il delegato rappresentante dell’Ente stesso.
2.1. Ogni anno l'Assemblea generale, su proposta del CDN, determina l'ammontare delle quote associative.
2.2. Le quote associative per i soci enti devono essere diverse da quelle dei soci studenti ed ordinari. Sono calcolate in base al numero di dipendenti/appartenenti del socio ente che usufruiranno dei servizi SIEP-IALE.
2.3. Su proposta del Consiglio Direttivo Sezionale,l'Assemblea di Sezione delibera eventuali supplementi di quote associative da destinare alla Sezione. Tale supplemento deve essere per i soci studenti ed ordinari diverso da quello dei soci enti.
2.4. Ogni anno l'Assemblea di Sezione, su proposta del Consiglio Direttivo Sezionale, può variare l'ammontare dei supplementi di quote associative di competenza della Sezione, dopo aver ottenuto l’assenso da parte delCDN.
2.5. Tutte le quote sociali sono riscosse dalle Sezioni, ove esistono, ed inviate alla sede centrale, per la parte di sua competenza, con scadenza trimestrale.
3.1. La sede centrale dell'Associazione come delle Sezioni può essere ubicata all'indirizzo di un socio persona fisica o presso il suo studio professionale, cooperativa di professionisti, ente pubblico.
3.2. Le sedi dell'Associazione, sia quella centrale che delle Sezioni, non possono essere ubicate presso ditte commerciali, imprese, società di progettazione e di ingegneria.
4.1. L'Assemblea Generale deve essere convocata con le modalità previste dallo Statuto.
4.2. Ciascun socio, in regola con le quote associative, nazionali e di Sezione, ha diritto ad un (1) voto.
4.3. Ciascun socio Ente, in regola con le quote associative, nazionali e di sezione,ha diritto ad avere una persona iscritta con diritto di voto.
4.4. Tutti i soci hanno la possibilità di farsi rappresentare per delega scritta, ma ciascun socio non può avere più di 2 (due)deleghe, che devono essere consegnate al Segretario dell'Assemblea prima dell'inizio della stessa. Le deleghe per essere valide devono essere rilasciate da soci in regola con le quote associative nazionali e di sezione.
5.1. L'elezione del CDN si svolge sulla base di una lista di candidature proposte dal CDN uscente.
5.2. La lista di cui al precedente comma 1, deve essere comunicata ai soci con circolare informativa almeno 60 giorni prima della data disvolgimento dell'Assemblea ordinaria. Tale lista costituisce scheda di votazione.
5.3. La lista, così come proposta o con variazioni nominative volute dal socio votante, purché nel rispetto deicommi 1 e 2 dell'art. 6 dello Statuto, può essere votata da ciascun socio direttamente all'Assemblea ordinaria oppure con modalità di voto online o per posta, tali da garantire un voto segreto. È compito del CDN individuare ed indicare volta per volta le modalità più opportune, finalizzate ad aumentare la partecipazione al voto, ivi compreso il voto per posta o il voto online.
5.4. E' facoltà del candidato alla elezione nel CDN esporre all'Assemblea il suo programma.
5.5. Per l'elezione dei membri del CDN non sono ammesse deleghe.
5.6. Risultano eletti i candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti nominali sino al numero massimo di Consiglieri previsti dallo Statuto, nel rispetto delle specifiche norme dei commi 1 e 2 dell'art. 6 dello Statuto. In caso di parità prevale il socio che abbia maggior anzianità di iscrizione.
5.7. Il CDN decide annualmente, sentito il Tesoriere ed il Collegio dei Revisori dei Conti, ed in base alla disponibilità finanziarie, i rimborsi spese per i viaggi e per altre attività per i membri del Consiglio stesso, per l'attività del Presidente, per i membri delle Commissioni ed, in casi particolari, per i soci.
6.1. Il Presidente in carica alla scadenza del mandato, se componente del nuovo Consiglio Direttivo, può essere confermato nel triennio successivo, fino a un massimo di due mandati totali.
6.2. E' facoltà del Presidente farsi rappresentare dal Vicepresidente ed in casi di particolare urgenza anche da altri soci.
7.1. Il Tesoriere firma congiuntamente al Presidente o al Vicepresidente delegatotutti gli atti amministrativi.
7.2. Il Tesoriere ha facoltà di avere la firma, anche disgiunta,sui conti correnti bancari e postali dell'Associazione.
8.1. L'elezione del Collegio dei Revisori dei Conti si svolge con le modalità fissate nel precedente art. 5 nel rispetto delle norme sulla composizione del Collegio previste dall'art. 10dello Statuto.
8.2. Per l'elezione dei componenti il Collegio dei Revisori dei Conti non sono ammesse deleghe.
8.3. Risultano eletti i candidati con il maggior numero di voti nominali sino al numero massimo di revisori previsti dall'art. 10dello Statuto. In caso di parità di voti prevale il socio che abbia maggior anzianità di iscrizione.
9.1. Possono essere eletti Probiviri i soci effettivi che abbiano i seguenti requisiti:
a) anzianità di iscrizione all'Associazione di almeno 4 anni;
b) conoscenza delle principali norme del Codice Civile e fiscali riguardanti le associazioni.
9.2. L'elezione del Collegio dei Probiviri si svolge con le modalità fissate nel precedente art. 11,nel rispetto delle norme sulla sua composizione di cui all'art. 11 dello Statuto ed al precedente primo comma.
9.3. Per l'elezione dei componenti il Collegio dei Probiviri non sono ammesse deleghe.
9.4. Risultano eletti i candidati con il maggior numeri di voti nominali sino al numero massimo di Probiviri previsti dall'art. 11 dello Statuto. In caso di parità di voti prevale il socio che abbia maggiore anzianità di iscrizione.
9.5. Il Collegio dei Probiviri ha facoltà di sentire le parti in causa, di richiedere documentazione, di disporre indagini e supplementi di indagini.
9.6. E' facoltà del socio ricorrente e/o chiamato in causa farsi assistere da un socio effettivo
10.1. La formazione dei gruppi di lavoro può essere richiesta da almeno tre soci in regola con le quote associative.
10.2. Dopo la delibera di approvazione del GDL da parte del consiglio direttivo i soci che hanno richiesto di aderire al GDLvotano un responsabile.
10.3. Ogni GDL redige annualmente una relazione sull’attività svolta e la invia al CDN.
10.4. Qualora il gruppo non svolga alcuna attività o non invii alcuna relazione al CDN per due anni consecutivi è automaticamente sciolto. Il CDN darà informazione dello scioglimento.
11.1. La costituzione di Sezioni Regionali, interregionali e provinciali è disciplinata dall'art. 14 dello Statuto. Essa è deliberata dal CDN a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
11.2. La richiesta di costituzione della Sezione deve essere avanzata al CDN e sottoscritta da almeno dieci (10) soci per le Sezioni Regionali o Interregionali e da cinque (5) soci per le Sezioni Provinciali di Trento e di Bolzano.
11.3. La formale costituzione delle Sezioni avviene per atto redatto da notaio o per verbale di costituzione registrato presso l'Ufficio del Registro territorialmente competente.
11.4. Le Sezioni sono tenute al rispetto dello Statuto e del Regolamento nazionali e di ciò deve farsi espressa menzione nell'atto costitutivo. Debbono dotarsi di Regolamento proprio, non in contrasto con quello Nazionale e con lo Statuto. Il Regolamento di Sezione, soggetto a ratifica del CDN, deve essere allegato all'atto costitutivo della stessa e deve prevedere l'obbligo di ogni socio a far parte della Sezione competente territorialmente.
11.5. E' obbligo delle Sezioni avere bilancio proprio ed essere titolari di codice fiscale, da richiedere alle autorità competenti, diverso da quello dell'Associazione nazionale.
11.6. Sono organi della Sezione:
*l'Assemblea dei soci;
*il Consiglio Direttivo, composto da 7 membri, di cui almeno 3 scelti tra i soci ordinari;
*il Presidente;
*i Revisori dei conti in numero di due.
11.7. Il Consiglio Direttivo di Sezione elegge tra i suoi componenti il Presidente, il Segretario ed il Tesoriere. Il Presidente di Sezione è scelto tra i componenti soci ordinari.
11.8. Il Consiglio Direttivo di Sezione dura in carica tre (3) anni.
11.9. Le Sezioni riscuotono le quote associative nazionali ed eventuali supplementi di quote deliberate dall'Assemblea di Sezione.
11.10. Il CDN stabilirà con delibera l'eventuale percentuale delle quote che resteranno alle Sezioni. Tale percentuale potràvariare a discrezione del CDN.
11.11. E' fatto obbligo alle Sezioni di trasmettere copia degli atti e documenti da esse redatti, delle convocazioni della Assemblea e del Consiglio Direttivo di Sezione alla sede nazionale ed alle Sezioni già costituite.
11.12. E' facoltà delle Sezioni predisporre per i propri soci servizi particolari, abbonamenti o quant'altro il Consiglio Direttivo e/o l'Assemblea di Sezione ritenesse opportuno.
11.13. In caso di organizzazione di attività didattiche, corsi, seminari, escursioni tecniche ed esercitazioni pratiche, è facoltà della Sezione dare precedenza nell'iscrizione ai soci della Sezione medesima,ma è altresì fatto obbligo comunicare l'indizione di tali attività e le relative modalità di svolgimento alla sede centrale dell'Associazione ed alle altre Sezioni, precisando il numero massimo di soci non iscritti alla Sezione organizzatrice che possono essere ammessi alla specifica attività.
11.14. Per la sola Sezione Provinciale di Bolzano-Alto Adige / Bozen-Südtirol è ammesso l'uso equiparato della lingua tedesca.
12.1. Modifiche al presente Regolamento possono essereintrodotte dall'Assemblea straordinaria da convocarsi secondo quanto previsto dall'art. 5dello Statuto. Le relative deliberazioni devono essere assunte a maggioranza dei presenti.
12.2. Le modifiche al regolamento possono essere proposte dal CDN o da Consigli Direttivi di Sezioni. Tali modifiche, se non proposte dal CDN, vanno votate dallo stesso prima dello svolgimento dell'Assemblea.